Accesso documentale
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
L'accesso cd. "documentale" è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241; l'istanza può essere presentata solamente da chi abbia un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento per cui è richiesto l'accesso; in sede di accesso documentale, non sono ammesse pertanto richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
L'istanza di accesso deve essere motivata, per consentire all'Amministrazione di esaminare la natura dell'interesse del richiedente connesso al documento amministrativo oggetto dell’istanza.
L'Amministrazione decide con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Modalità di presentazione dell'istanza di accesso
L'istanza di accesso può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
- all’Ufficio Protocollo e Archivio
le modalità per l'invio dell'istanza sono le seguenti:
- consegna a mano all’Ufficio Gestione Sistema Documentale – Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
- tramite posta elettronica all'indirizzo pec: ateneo@pec.units.it (indicando le proprie generalità, le informazioni/documenti richiesti e allegando fotocopia di un documento di identità)
- tramite il servizio postale indirizzando l'istanza all'Università degli Studi di Trieste - Ufficio Gestione Sistema Documentale – Piazzale Europa 1, 34127 Trieste