Servizi erogati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

In questa sezione, in un’ottica di potenziamento del sistema di assicurazione della qualità dei servizi, vengono pubblicati i dati relativi alla Carta dei Servizi e agli standard di qualità e in particolare, nell'ambito dei processi di autovalutazione, l'Università degli Studi di Trieste rileva l’opinione dei propri studenti (frequentanti e non), dei laureati e dei docenti in merito alla didattica e ai servizi di supporto ad essa collegati.

Contenuto inserito il 24-10-2024 aggiornato al 24-10-2024
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