Servizi erogati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
In questa sezione, in un’ottica di potenziamento del sistema di assicurazione della qualità dei servizi, vengono pubblicati i dati relativi alla Carta dei Servizi e agli standard di qualità e in particolare, nell'ambito dei processi di autovalutazione, l'Università degli Studi di Trieste rileva l’opinione dei propri studenti (frequentanti e non), dei laureati e dei docenti in merito alla didattica e ai servizi di supporto ad essa collegati.