Albo dei Fornitori

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.


Nota:

L'Università degli Studi di Trieste si avvale, per i servizi di ingegneria e architettura, dell'Albo fornitori condiviso con l'Università degli Studi di Udine e la Scuola Superiore di Studi avanzati (SISSA) pubblicato al seguente link

Contenuto inserito il 29-10-2025 aggiornato al 29-10-2025
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