Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Sezione allestita come indicato all'art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013

La rilevazione sulla qualità dei servizi viene organizzata e monitorata dal Presidio della Qualità all’interno del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, con l'obiettivo di completare l’attività di monitoraggio della qualità della formazione e dei servizi, identificandone sistematicamente punti di forza e di criticità in relazione alle attese e alle esigenze di ciascuno; al contempo consente di individuare le azioni opportune ai fini del miglioramento delle criticità che emergessero dai questionari.                                   Il Presidio della Qualità trasmette annualmente agli Organi Accademici e al Nucleo di Valutazione una Relazione sul processo di rilevazione delle opinioni sulla qualità della didattica e dei servizi di supporto e, con il supporto dell'Unità di Staff Qualità, Statistica e Valutazione, garantisce la pubblicazione di una sintesi dei risultati delle rilevazioni.

 

Contenuto inserito il 24-10-2024 aggiornato al 11-04-2025
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