Organi di revisione amministrativa e contabile

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

 

Organi di revisione amministrativa e contabile
                                            SEZIONE AGGIORNAMENTO                 Rif. Normativi

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni

Tempestivo Art. 31, dlgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c),del dlgs . n. 150/2009

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio

Tempestivo Art. 31, dlgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. a),del dlgs . n. 150/2009


 

Contenuto inserito il 22-10-2024 aggiornato al 15-01-2026

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