Organi di revisione amministrativa e contabile

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

Sezione allestita come indicato all'art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013

Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile

Verbali del Collegio dei Revisori dei conti sui bilanci 

Verbali del Collegio dei Revisori dei conti sul budget

Verbali del Collegio dei Revisori dei conti sui bilanci consolidati

 

Contenuto inserito il 22-10-2024 aggiornato al 09-05-2025
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