Dotazione organica

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 


Nota:

Anno 2023 - Conto annuale del personale (Circolare 32/2024 MEF)  

Anno 2022 - Conto annuale del personale

Anno 2021Conto annuale del personale

Anno 2020Conto annuale del personale

Anno 2019Conto annuale del personale

Anno 2018Conto annuale del personale

Contenuto inserito il 02-08-2024 aggiornato al 25-06-2025
Recapiti e contatti
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste (TS)
PEC ateneo@pec.units.it
Centralino +39 040 558 7111
P. IVA 00211830328
Linee guida di design per i servizi web della PA