Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
	a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
	b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
	c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
	d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 
	
	 
Nota:
In questa sezione, in applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si possono visualizzare in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, l'impostazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione , l'organigramma dinamico e la rappresentazione grafica delle competenze e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione:
► Struttura organizzativa dell'Amministrazione e funzioni di pertinenza
