Bandi di gara e contratti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.


Nota:

Dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici  (D.lgs 31 marzo 2023, n. 36) ha acquistato piena efficacia.

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono assolti mediante la trasmissione dei dati alla BDNCP (Banca Dati nazionale dei contratti pubblici).

Gli atti e documenti soggetti a pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni (Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata con delibera 601 del 19 dicembre 2023) sono consultabili al link Piattaforma di approvvigionamento digitale Unityfvg.

 

 

 

Contenuto inserito il 16-10-2024 aggiornato al 23-07-2025
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