Accesso civico semplice
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
In base all’art. 5, comma 1 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, l’accesso civico cd. semplice è il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Modalità di esercizio del diritto
Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.
Il diritto si esercita inviando una istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -RPCT- tramite il modulo predisposto, con le seguenti modalità:
- via emai all'indirizzo: rpct@units.it oppure ateneo@pec.units.it
- recapitando l'istanza a mano all’Ufficio Gestione sistema documentale – Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
- inoltrando l'istanza tramite il servizio postale indirizzandola all'Università degli Studi di Trieste - Ufficio Gestione sistema documentale – Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
Ricevuta la richiesta il Responsabile RPCT verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede a dar seguito alla richiesta entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione alla persona richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, la persona richiedente può ricorrere al Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite e-mail all’indirizzo direttore.generale@units.it