Bilancio preventivo e consuntivo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 commi 1, 1-bis

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


Nota:

In questa sezione sono pubblicati, ai sensi dell'art. 29,c.1 del D.lgs. 14 marzo 2013,            n. 33, le informazioni e dati relativi al bilancio preventivo e consuntivo dell'Università degli Studi di Trieste.

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Contenuto inserito il 06-08-2024 aggiornato al 10-02-2026

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