Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

Sezione allestita come indicato all'art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013

In questa sezione sono pubblicati a norma dell’art. 31 del  D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33  i rilievi adottati dalla Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell'Università degli Studi di Trieste.

Ad oggi non sono pervenuti rilievi di carattere contabile da parte della Corte dei conti.

Contenuto inserito il 22-10-2024 aggiornato al 23-01-2025
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