Accesso civico generalizzato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

L’accesso civico cd. “generalizzato”, previsto dall’art. 5 del D.lgs 14 marzo 2013,  n. 33, prevede il diritto per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.

In base a quanto stabilito dall’articolo 5 bis, commi 1 e 2, del D.lgs 14 marzo 2013,  n. 33 citato, l’accesso è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici riguardanti:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

 

L’accesso è inoltre escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Se i limiti e le esclusioni di cui sopra riguardano solo una parte dei dati o dei documenti richiesti, l’accesso è consentito con riferimento alle parti non interessate dai suddetti limiti.

Il diritto di accesso è escluso inoltre nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto previsti dalla legge.

 

Modalità di presentazione dell'istanza di accesso

L'istanza di accesso si presenta  tramite la compilazione del modulo predisposto e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 

  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti
  • all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
  • all’Ufficio Protocollo e Archivio

le modalità possibili di invio sono le seguenti:

  • consegna a mano all’Ufficio Gestione Sistema Documentale – Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
  • tramite posta elettronica all'indirizzo pec:  ateneo@pec.units.it (indicando le proprie generalità, le informazioni/documenti richiesti e allegando fotocopia di un documento di identità)
  • tramite il servizio postale indirizzando l'istanza all'Università degli Studi di Trieste - Ufficio Gestione Sistema Documentale – Piazzale Europa 1, 34127 Trieste

L'ufficio ricevente la richiesta conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento e invia una comunicazione alla persona richiedente  richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi delle persone controinteressate, secondo le modalità stabilite dalle norme.

 

Diniego o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale alla istanza di accesso o di mancata risposta entro il termine massimo di trenta giorni, la persona richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

 

Contenuto inserito il 16-09-2024 aggiornato al 24-01-2025
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